Autoscuola Ricca di Postiglione Gabriella e Michele snc
Via Vittorio Veneto, 3 - Vigone (TO)
P.IVA e C.F. 10589710010 - Iscrizione CCIAA di Torino - REA 1146524
Telefono 011-9809665 -- e-mail: info@autoscuolaricca.com -- pec: autoscuola.ricca.snc@legalmail.it
Sito aggiornato il 01/03/2023
AUTOSCUOLA RICCA s.n.c.
Scuola Guida - Agenzia Pratiche Auto
In Italia è possibile effettuare conversioni di patenti ESTERE CEE ed EXTRA-CEE e di patenti MILITARI
PATENTI ESTERE....
La conversione di una patente estera ha procedure diverse a seconda dello Stato di provenienza.
PATENTI CEE e SEE
Se la patente da convertire è proveniente da uno Stato appartenente all CEE o allo SEE al titolare verrà riconosciuta una patente Italiana equiparata a quella in possesso.
Se la patente estera in questione è priva di scadenza, il titolare entro 2 anni dall'acquisizione della residenza in Italia dovrà effettuare la conversione alla quale verrà assegnata una scadenza a seconda dell'ordinamento italiano.
Se invece la patente estera possiede una scadenza definita, il titolare potrà condurre i veicoli fino alla naturale scadenza ma successivamente sarà necessario procedere alla sua conversione.
PATENTI EXTRA-CEE
Il titolare di una patente di provenienza extracomunitaria può condurre i veicoli nel territorio italiano solamente per 1 anno dall'acquisizione della "prima" residenza in Italia; trascorso tale periodo il titolare non potrà più condurre il veicolo fino all'ottenimento di una patente italiana.
Se la conversione della patente viene richiesta entro 4 anni dall'acquisizione della prima residenza in Italia, verrà rilasciata una patente equipollente senza dover sostenere alcune esame; nel caso siano trascorsi oltre 4 anni, prima dell'emissione della patente italiana, l'interessato dovrà sostenere un esame di "REVISIONE" per verificarne l'idoneità tecnica. Pertanto sarà necessario, possibilmente con grande anticipo prima dello scadere dell'anno o del quarto anno, effettuare la conversione in patente italiana.
Le conversioni sono ammesse soltanto per i Paesi con cui l'Italia ha stretto accordi bilaterali sulle conversioni patenti, mentre per gli Stati con cui non è stata accordata la reciprocità, l'interessato dovrà conseguire una patente italiana sostenendo gli ordinari esami di teoria e di guida.
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA
CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Circolare Prot. n° 277 del 8 gennaio 2018
Entrata in vigore dell'Accordo Italia-BRASILE 13 gennaio 2018. Valido fino al 13 gennaio 2023
Albania (1), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile (5), Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele (7), Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Serbia (6), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (3), Svezia, Svizzera (9), Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (8), Ungheria, Uruguay (4).
(1) Valido fino al 25 dicembre 2019
(3) Valido fino al 4 marzo 2022
(4) Valido fino al 17/05/2020
(5) Valido fino al 13 gennaio 2023
(6) Valido fino al 8 aprile 2018
(7) Valido fino al 10 novembre 2018
(8) Valido fino al 29 maggio 2021
(9) Valido fino al 11 giugno 2021
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA
CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada: personale diplomatico e consolare
Cile: diplomatici e loro familiari
Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari
Per le Conversioni delle patenti di guida è necessario passare in Autoscuola.
PATENTI MILITARI....
E' possibile richiedere la conversione di una patente emessa da un corpo militare o da un corpo parificato (come la Protezione Civile o la Croce Rossa). la conversione in patente civile è possibile solo se l'interessato è ancora in servizio o al massimo entro un anno dal congedo o cessazione dal servizio.