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Legge 177 del 25 novembre 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 29 novembre2024 - Entrata in vigore 14 dicembre 2024
La riforma del Codice della Strada si sviluppa con l'obiettivo di contrastare l’elevata incidentalità stradale che affligge le strade italiane, inasprendo regole e sanzioni. Inoltre attribuisce al Governo la delega per il riordino complessivo del Codice della Strada.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la riforma al codice della strada diventa immediatamente operativa anche se per alcune misure riformative inserite occorreranno decreti attuativi. Per quanto concerne il riordino totale del Codice della Strada, l’attuazione della delega concessa al Governo dovrà avvenire entro 12 mesi dalla entrata in vigore al fine di predisporre i decreti legislativi necessari.
A seguito si riportano i principali aspetti di alcune delle misure adottate nella Riforma CdS 2024
GUIDA E "ASSUNZIONE" DI STUPEFACENTI
Decade il concetto precedentemente adottato, ovvero il legame contestuale tra l'assunzione, l'ebrezza e la guida. Ora sarà "SE GUIDI, NO DROGHE !". Sarà infatti sufficiente che venga accertato il collegamento temporale tra l’aver assunto stupefacenti e la guida a prescindere che l'assunzione sia avvenuta poco prima del mettersi alla guida. L’accertamento precursore su strada potrà essere effettuato attraverso prelievo di liquido salivare del conducente mediante appositi strumenti i quali non prevedono l'intervento di un sanitario in quanto non invasivi (vedasi per esempio i controlli a campione che si eseguono negli aeroporti con specifici drug-Test) e in caso di positività al prelievo precursore verranno effettuati accertamenti sanitari specifici per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Questa modifica richiede però l'intervento del Ministero dell’Interno e della Salute per le indicazioni delle modalità con cui effettuare il prelievo.
Per i minori di anni 21 che non hanno ancora conseguito la patente o sono in possesso di un foglio rosa, scatterà il divieto di conseguire la patente fino a 24 anni nemmeno per conversione di patente estera; ovviamente per chi è possessore di patente verranno applicate le norme della sospensione o revoca della patente stessa.
ANIMALI ABBANDONATI E INCIDENTI STRADALI
Vengono inasprite le sanzioni per chi abbandona animali domestici e se il reato viene commesso con l’uso del veicolo si avrà anche la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Se l’animale abbandonato fosse la causa di un incidente con lesioni personali o morte, al proprietario dell'animale verranno applicate le aggravanti previste per lesioni o omicidio stradale.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA
Nel caso di uso di alcol durante la guida accertata con i metodi già in uso, in base al rapporto rilevato tra alcol e sangue verranno applicate norme maggiormente restrittive. in particolare vengono introdotti due codici unionali riportati sulla patente di guida legati alle limitazioni di guida con "NO ALCOL" (codice 68) e "uso di veicoli esclusivamente dotati del dispositivo "ALCOLOCK" (codice 69).
A seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l le limitazioni predette (codice 68 e 69) permangono per 2 anni, mentre se il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l le limitazioni permarranno per i successivi 3 anni dalla condanna. Tutte le spese necessarie per l'acquisto dell'Alcolock e della sua installazione saranno a carico del conducente condannato o del proprietario del veicolo.
L'Alcolock è un dispositivo che richiede per l'avviamento del motore di verificare se il conducente risulta con tasso alcolemico superiore a 0 g/l e in tal caso non permette l'accensione del motore.
Inoltre, nel caso che un conducente avente sulla patente i codici 68 e 69 venisse comunque accertato lo stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,5 g/l le sanzioni previste saranno aumentate di un terzo, mentre saranno raddoppiate in caso di manomissione o rimozione dell'Alcolock.
SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
Attenzione a tutti i conducenti con meno di 20 punti sulla patente. Coloro che commetteranno una serie di specifiche violazioni individuate e specificate nella
legge riforma, incorrono nella sospensione breve della patente di:
7 giorni se sulla patente ci sono almeno 10 punti
15 giorni se sulla patente ci sono meno di 10 punti
Inoltre se dalle violazioni previste deriva un incidente o anche la sola fuoriuscita di strada del veicolo anche senza il coinvolgimento di altri utenti della strada i giorni di sospensione suddetti saranno raddoppiati.
L'elenco delle violazioni per cui è prevista la sospensione breve sono:
a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
b) articolo 143, comma 11 (circolazione contromano);
c) articolo 145, comma 10 (norme riguardanti le regole di precedenza);
d) articolo 146, comma 3 (norme riguardanti le violazioni del semaforo o dell'agente del traffico);
e) articolo 147, comma 5 (norme riguardanti il comportamento al passaggio a livello);
f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8 (norme riguardanti le regole del sorpasso);
g) articolo 149, comma 5 (norme riguardanti la distanza di sicurezza);
h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3 (norme riguardanti i cambiamenti di direzion, di corsia e di altre manovre);
i) articolo 171, comma 2 (norme riguardanti l'uso del casco);
l) articolo 172, commi 10 e 11 (norme riguardanti l'uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini);
m) articolo 173, comma 3-bis (norme riguardanti l'uso degli lenti/occhiali o di apparecchi prescritti sulla patente durante la guida);
n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo (norme relative alla guida professionale di veicoli merci o persone; ore di guida e riposo);
o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8 (norme riguardanti i comportamenti sulle autostrade e strade extraurbane principali; retromarcia anche sulle corsie di emergenza, eseguire una inversione del senso di marcia, circolazione sulle corsie di emergenza o sulle corsie specializzate di entrata e di uscita al di fuori dei loro usi; sosta fuori dalle aree previste;
p) articolo 186-bis, comma 2 (guida sotto l'influenza di alcol per conducenti di età inferiore ad anni 21, neopatentati, per conducenti che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose o persone);
q) articolo 191, comma 4 (norme riguardanti i comportamenti nei confronti dei pedoni).
La sospensione breve avrà effetto solo sulle violazioni commesse dal momento dell’entrata in vigore della legge.
CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Sono previsti corsi extracurriculari di educazione stradale nelle scuole superiori che attribuiscono 2 punti aggiuntivi al rilascio di alcune patenti. Le autoscuole sono tra gli enti che possono erogare questi corsi. Anche per questo dovrà essere emanatu un decreto per definire i soggetti erogatori oltre alle autoscuole, le modalità di svolgimento dei corsi e della relativa certificazione.
ISTITUZIONE REGISTRO DELLE AGENZIE TELEMATICHE PRATICHE AUTO
Con apposito Decreto Ministeriale verrà istituito il Registro delle Imprese Telematiche di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto aventi specifici collegamenti con le amministrazioni (quali MCTC e PRA). Tale iscrizione dovrà essere rinnovata ogni 2 anni con apposito corso di aggiornamento.
LIMITAZIONI DI POTENZA PER NEOPATENTATI PATENTE B
Cambiano i limiti per i neopatentati che conseguono la patente dal momento dell’entrata in vigore della legge. Per i 3 anni successivi i neopatentati con patente B NON possono guidare i veicoli con potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t; inoltre per i veicoli di categoria M1 (anche se elettrici o ibridi) superiori a 105 kW come potenza massima. Tali limitazioni di potenza non si applicano quando il neopatentato è accompagnato da una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi specificatamente "a fianco del conducente neopatentato".
GUIDE CERTIFICATE PER POTERSI ESERCITARE CON IL FOGLIO ROSA
Affinché il candidato possa esercitarsi con il foglio rosa con i propri famigliari o con amici occorrerà avere con se oltre al foglio rosa anche la certificazione delle guide obbligatorie rilasciata dall’autoscuola.
Anche per questa modifica servono uno o più Decreti Ministeriali per stabilire la tipologia e il numero minimo delle ore di esercitazioni da effettuarsi presso l'autoscuola; ad oggi per poter essere prenotati all'esame di guida il candidato deve obbligatoriamente eseguire 2 ore in visione notturna, 2 ore in strade extraurbane e 2 ore in autostrada opportunamente certificate.
NORME IN TEMA DI AUTOTRASPORTO
Vengono abbassati i limiti di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone:
18 anni per guidare in Italia veicoli cat. D DE per servizi di linea con percorrenza inferiore a 50 km
18 anni per guidare in Italia veicoli per cat. D1 D1E
20 anni per guidare in Italia veicoli della cat. D e DE; 18 anni per la guida in Italia di veicoli della cat. D e DE senza passeggeri
Sarò comunque necessario il possesso della CQC conseguita dopo frequenza di corso ordinario di 280 ore e il superamento del relativo esame.
Ed inoltre viene inserita una nuova esenzione dal cronotachigrafo sul territorio nazionale per i veicoli adibiti al trasporto di denaro o valori.
DECURTAZIONE PUNTI E SANZIONI PIU’ SEVERE PER ALCUNE VIOLAZIONI
Guida senza l’uso di lenti correttive -8 punti (prima era -5)
uso di apparecchi radiotelefonici, smartphones, pc portatili, notebook, tablet, cuffie sonore -10 punti sanzioni da 250 a 1000 euro e sospensione patente da 15 gg a 2 mesi; nel caso di due violazioni in due anni la sopsensione della patente passa da 1 a 3 mesi con una sanzione da 350 a 1400 euro
Nel caso di superamento limiti di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h vengono inasprite le sanzioni
MONOPATTINI ELETTRICI - MICROMOBILITA'
Riordino importante per la circolazione della micromobilità con riferimento particolare ai monopattini i quali avranno da rispettare i seguenti punti:
circolazione consentita solo nelle strade urbane con limite non superiore a 50 km/h;
obbligo di contrassegno (da esporre). I titolari lo devranno richiedere a proprie spese (punto che avrà applicazione dolo con l'emissione di uno specifico Decreto Ministeriale per la definire modalità, prezzi e caratteristiche del contrassegno stesso);
obbligo di assicurazione R.C.A. per tutti i monopattini sia privati sia delle flotte di noleggio;
obbligo dell'uso del casco per tutti i conducenti di monopattini conforme alle norme tecniche arminizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (tipo il casco delle biciclette);
divieto di sosta sui marciapiedi salvo specifiche aree individuate e segnalate dall'ente comunale.
UTENTI CON DISABILITA’
Possono sostare gratuitamente nelle aree di sosta, anche se a pagamento, senza la necessità di verificare la presenza di posti liberi negli stalli a loro riservati
MODIFICHE PER I CONDUCENTI DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Vengono inseriti tra gli utenti vulnerabili della strada.
I motocicli con cilindrata di almeno 120 cm3 se a motore termico e con potenza pari almeno a 6 kW se a motore elettrico potranno circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali a condizione che siano condotti da maggiorenni
Con il foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A non si possono trasportare passeggeri in nessun caso. La sanzione, che si applica sia al conducente sia al passeggero (da 100 € a 300 €).
NORME DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DI CICLISTI
I veicoli a motore che sorpassano velocipedi devono tenere una adeguata distanza laterale di sicurezza, commisurata alla velocità e all'ingombro del veicolo a motore, non inferiore (se le condizioni della strada lo consentono) a 1,5 metri.
Nelle specificate strade urbane ciclabili, zone ciclabili, zone di attestamento ciclabile (quella che era «la casa avanzata») i velocipedi possono occupare qualsiasi posizione non devendo più stare obbligatoriamente il più possibile vicino al margine destro della strada.
CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Sono previsti corsi extracurriculari di educazione stradale nelle scuole superiori che attribuiscono 2 punti aggiuntivi al rilascio di alcune patenti. Le autoscuole sono tra gli enti che possono erogare questi corsi. Anche per questo dovrà essere emanatu un decreto per definire i soggetti erogatori oltre alle autoscuole, le modalità di svolgimento dei corsi e della relativa certificazione.
© Autoscuola Ricca snc - Via Vittorio Veneto, 3 - 10067 Vigone (TO) - 011.980.96.65 - info@autoscuolaricca.com